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[1]Art. XIII.
[2]Per gli scopi del presente trattato, saranno considerate, per rispetto alla nazionalita', navi giapponesi o italiane tutte quelle che saranno riconosciute giapponesi, secondo le leggi giapponesi, o navi italiane secondo le leggi italiane.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
