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[1]Art. XII.
[2]Qualunque nave da guerra e mercantile, di una delle Alte Parti contraenti, costretta dal cattivo tempo o da qualunque altro infortunio, a rifugiarsi nei porti dell'altra, potra' riparare le avarie, procurarsi le provviste necessarie e riprendere il mare senza pagare altri diritti, all'infuori di quelli che sarebbero pagati dalle navi nazionali.
[3]Tuttavia, in caso che il padrone o proprietario o armatore di un bastimento mercantile, si trovasse obbligato a vendere parte del carico per sopperire alle spese, dovra' sottomettersi ai regolamenti e tariffe del luogo nel quale sara' approdato.
[4]Se una nave da guerra o mercantile, di una delle Parti contraenti s'incagliasse, arenasse o naufragasse sulle coste dell'altra, le autorita' locali ne daranno avviso al Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare del distretto, ove e' accaduto il sinistro; e, se non esistesse cola' alcun ufficiale consolare, ne daranno avviso al Console generale, Console, Vice-Console o Agente consolare del distretto piu' vicino.
[5]Le operazioni relative al salvataggio delle navi giapponesi naufragate o gettate sulla costa o incagliate nelle acque territoriali di Sua Maesta' il Re d'Italia, saranno conformi alle leggi, ordinanze e regolamenti dell'Italia, e reciprocamente, tutti i provvedimenti del salvataggio relativi alle navi italiane naufragate o incagliate nelle acque territoriali di Sua Maesta' l'Imperatore del Giappone avranno luogo conformemente alle leggi, ordinanze e regolamenti giapponesi.
[6]Tali bastimenti o navi, arenati o naufragati, ed ogni loro parte, i mobili ed altre pertinenze, gli effetti e le merci salvate, compresi quelli che possano essere gettati in mare, e il loro prezzo se venduti, come pure le carte trovate a bordo di tali navi o bastimenti, saranno consegnate ai proprietari, padroni, armatori e ai loro agenti quando siano da essi reclamati.
[7]Se i proprietari od agenti non si trovano sul luogo, i detti oggetti saranno consegnati ai rispettivi Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli ed Agenti consolari, quando vengano da loro richiesti entro il termine stabilito dalle leggi del Paese; e tali ufficiali consolari, proprietari o agenti pagheranno solo le spese occorse per la conservazione di tali proprieta', quelle di salvataggio e quelle altre solite a pagarsi dai bastimenti nazionali nei casi di naufragio.
[8]I beni e le mercanzie salvati dal naufragio saranno esenti da ogni diritto di dogana, a meno che non vengano venduti per il consumo, nel qual caso pagheranno i diritti consueti.
[9]Quando una nave o bastimento, appartenente a sudditi di una delle Parti contraenti, si e' incagliato od e' naufragato sul territorio dell'altra, i rispettivi Consoli generali, Consoli, Vice-Consoli o Agenti consolari, nel caso che il proprietario, armatore o altro loro agente non sia presente, saranno autorizzati a prestare la loro assistenza ufficiale per la necessaria protezione ai sudditi degli Stati rispettivi.
[10]Lo stesso principio sara' applicato nel caso che, essendo presente il proprietario o armatore o altro agente, esso richieda tale assistenza.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
