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[1]Art. XI.
[2]Il commercio di cabotaggio di entrambe le Alte Parti contraenti e' sottratto alle disposizioni del presente trattato, e sara' regolato rispettivamente dalle leggi, ordinanze e regolamenti dell'Italia e del Giappone.
[3]Resta nondimeno stabilito che i sudditi italiani negli Stati e possedimenti di Sua Maesta' l'Imperatore del Giappone e i sudditi giapponesi negli Stati e possedimenti di Sua Maesta' il Re d'Italia godranno, in questa materia, i diritti che sono o potranno essere consentiti ai sudditi o cittadini di qualunque altro Stato, subordinatamente alle anzidette leggi, ordinanze e regolamenti.
[4]Una nave giapponese caricata in paese estero, con carico destinato a due o piu' porti degli Stati o possedimenti di Sua Maesta' il Re d'Italia, ed una nave italiana caricata in paese estero, con carico destinato a due o piu' porti degli Stati o possedimenti di Sua Maesta' l'Imperatore del Giappone, ha facolta' di lasciare una parte del suo carico in un porto e continuare il suo viaggio per un altro o altri porti di destinazione, nei quali sia permesso il commercio estero, allo scopo di sbarcare il resto del carico originario, subordinatamente sempre alle leggi ed ai regolamenti doganali dei due Paesi.
[5]Il Governo giapponese consente ed accorda alle navi italiane, per tutta la durata del presente trattato, di portar carichi fra i porti aperti, esistenti nell'impero, eccettuati quelli di Osaka-Niigata e Ebisu-minato.
Testo in vigore dal 20 agosto 1895 al 9 maggio 2025
