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[1]I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti potranno disporre dei loro beni mobili posti nella giurisdizione dell'altra per vendita, donazione, testamento, o in qualsivoglia altro modo; e i loro rappresentanti, i quali siano cittadini dell'altra Parte, succederanno nei loro beni mobili, sia per testamento che ab intestato, e potranno prenderne possesso in persona o per mezzo di altri che agiscano in loro nome, e disporne a volonta', pagando quei diritti soltanto che gli abitanti dello Stato, in cui tali beni sono posti, sono obbligati a pagare in simili casi.

[2]Trattandosi di possedimento di beni immobili, i cittadini e sudditi delle due Parti contraenti saranno trattati sul piede della Nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1871 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-12-14;565~art22 · fonte del testo

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