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[1]L'incompetenza per ragione di materia puo' essere elevata in qualunque stadio della causa. Il Consiglio di Stato puo' elevarla d'ufficio.
[2]Nulla e' innovato alla legge del 31 marzo 1877, numero 3761.
Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907
