Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. Leggi il testo vigente →

[1]Nel giorno fissato con decreto del presidente della sezione il consigliere incaricato fa in udienza pubblica la relazione dell'affare.

[2]Dopo la relazione, se le parti si facciano rappresentare da un avvocato, questi puo' essere ammesso a svolgere succintamente il propria assunto.

[3]L'autorita', che ha emanato il provvedimento impugnato, puo' farsi rappresentare dall'avvocatura erariale o da un commissario scelto fra i direttori od ispettori generali dei Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato, che non siano addetti alla sezione.

[4]La polizia delle udienze, l'ordine della discussione e delle deliberazioni e la pronunziazione delle decisioni sono regolate dalle disposizioni del Codice di procedura civile.

[5]I ricorsi indicati nel numero 8 dell'articolo 25 sono trattati e decisi, sulle memorie scritte delle parti, in camera di consiglio.

Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art34 · fonte del testo

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