Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →
[1]I ricorsi in via contenziosa non hanno effetto sospensivo.
[2]Tuttavia la esecuzione dell'atto o del provvedimento puo' essere sospesa per gravi ragioni, con decreto motivato dalla quarta sezione, sopra istanza dei ricorrente.
Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 10 febbraio 2011
