Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. Leggi il testo vigente →
Nel termine di trenta giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso, l'autorita' e le parti alle quali il ricorso fosse stato notificato possono presentare nella segreteria del Consiglio di Stato memorie, fare deduzioni ed istanze sull'ammessibilita' e sul merito del ricorso e produrre quei documenti che reputassero utili a sostegno del loro assunto.
Testo in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907
