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((La sezione V)) del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito: Delle controversie fra lo Stato e i suoi creditori, riguardanti l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico; Dei sequestri di temporalita', dei provvedimenti concernenti le attribuzioni rispettive delle podesta' civili ed ecclesiastiche, e degli atti provvisionali di sicurezza generale relativi a questa materia; Dei ricorsi nelle materie che, a termini delle leggi vigenti, sono attribuite alla decisione del Consiglio di Stato; Dei ricorsi per contestazioni fra comuni di diverse provincie per l'applicazione della tassa instituita dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato O; Dei ricorsi per contestazioni sui confini di comuni o di provincie; Dei ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorita', amministrativa di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico; Dei ricorsi in materia di consorzi per strade le quali tocchino il territorio di piu' provincie, e sopra contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque pubbliche ai termini della prima parte dell'articolo 124, legge 20 marzo 1865, sulle opere pubbliche; Dei ricorsi contro il diniego dell'autorizzazione a stare in giudizio ad enti morali giuridici sottoposti alla tutela della pubblica Amministrazione; Dei ricorsi sopra tutte le questioni che per leggi speciali non per anco abrogate nelle diverse provincie del Regno siano state di competenza dei Consigli e delle Consulte di Stato. (( Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza; Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalita' tra provincia e provincia; Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali; Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali; 19. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato)) (( Dei ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro. Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890 e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito))

Testo in vigore dal 30 marzo 1907 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1907

Confronto con la versione in vigore dal 5 luglio 1889 al 30 marzo 1907. 23 parole tolte, 401 parole aggiunte in 2 capoversi.

La sezione tolto: quarta aggiunto: V del Consiglio di Stato decide pronunciando anche in merito: Delle controversie fra lo …

tolto: Nulla e' innovato, anche per le materie prevedute in questo articolo, alle disposizioni delle leggi vigenti, per quanto riguarda la competenza giudiziaria. aggiunto: Ricorsi contro il decreto emanato dal prefetto per provvedere, ai termini del secondo capoverso dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale, all'amministrazione delle proprieta' od attivita' patrimoniali delle frazioni o agli interessi dei parrocchiani, che fossero in opposizione con quelli del comune o di altre frazioni del medesimo; Ricorsi contro il decreto del prefetto che, in seguito a reclamo di parte o d'ufficio, abbia provveduto per regolare o vietare l'esercizio di industrie insalubri o pericolose, ai termini degli articoli 32, 33 e 34 della legge sulla pubblica sicurezza; Contestazioni circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per lo Stato, per la provincia e per il comune, a termini delle leggi vigenti in materia di sanita' pubblica; e ricorsi intorno alla competenza in materia di spedalita' tra provincia e provincia; Ricorsi in materia di consorzi per opere idrauliche per le quali provvede lo Stato in concorso delle provincie e degli interessati, o alle quali concorre lo Stato nell'interesse generale; Ricorsi in materia di concorso di spesa per opere di bonificazione eseguite direttamente dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; Ricorsi intorno alla classificazione delle strade provinciali, e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa intorno alla classificazione delle strade comunali; Ricorsi contro provvedimenti della pubblica Amministrazione in merito ad opere di privato interesse, esistenti o che potessero occorrere attorno alle strade nazionali, od alla costruzione o riparazione dei muri od altri sostegni attorno alle strade medesime; Ricorsi contro i provvedimenti del prefetto e contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di apertura, ricostruzione o manutenzione delle strade comunali e provinciali; Ricorsi contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di pedaggi sui ponti o sulle strade provinciali o comunali; 19. Ricorsi contro provvedimenti ordinati dal prefetto a norma di quanto e' prescritto nell'articolo 378 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, relativi ad opere pubbliche delle provincie o dello Stato Dei ricorsi in materia di spedalita' e di ricovero degli inabili al lavoro. Dei ricorsi contro le decisioni pronunziate dalle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale nei casi previsti dall'art. 1 della legge 1° maggio 1890 e da ogni altra disposizione legislativa, che attribuisca alle Giunte stesse giurisdizione anche nel merito. 22. Dei ricorsi relativi a tutte le controversie, che da qualsiasi legge generale o speciale siano deferite alla giurisdizione del Consiglio di Stato anche per il merito

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-02;6166~art25 · fonte del testo

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