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[1](Art. 99, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Le speso occorrenti all'agenzia, nei limiti e con le modalita' all'uopo stabilite, sono disposte con ordinativi di pagamento emessi dalla sede o succursale da cui essa dipende.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
