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((Le agenzie rese parzialmente autonome, per quanto riguarda lo sconto:
- a)sottopongono le domande per l'ammissione al fido, debitamente istruite, alla locale Commissione di sconto, per la determinazione del credito da assegnare, e ne riferiscono allo stabilimento dal quale dipendono, per l'approvazione;
- b)ammettono allo sconto, col concorso della locale Commissione, gli effetti presentati dai clienti gia' iscritti in castelletto e ne pagano il netto ricavo)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
