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[1](Art. 82, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il direttore generale, su proposta del direttore della sede o succursale, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbano aver luogo.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
