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[1]).
[2]((Salve le disposizioni relative ai servizi diversi e speciali, la ragioneria:
- a)controlla, per la parte contabile, tutte le operazioni compiute dai diversi uffici della sede, succursale o filiale e delle dipendenti agenzie, e verifica la regolarita' dei documenti, l'esattezza delle imputazioni ai conti, contenute negli ordinativi d'introito, d'esito e d'ordine;
- b)compila, con la scorta dei documenti originali redatti dai vari uffici e di quegli altri emessi dalla ragioneria medesima, le prime note dello stabilimento, e tiene tutte le scritture contabili principali e quelle sussidiarie ed analitiche, le quali non siano di competenza dei singoli uffici seguendo le disposizioni di legge e le norme di servizio;
- c)compila le situazioni, gli stati, i bilanci, e fornisce i prospetti contabili che deve periodicamente redigere a norma delle istruzioni di servizio e che le siano specialmente richiesti)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
