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[1]).
[2]((Il cassiere capo:
- a)e' materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella dei cassieri, dei primi commessi e dei commessi di Cassa, i quali, cio' non ostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere capo di qualsiasi loro frode od errore;
- b)e' inoltre responsabile materialmente e solidalmente coi cassieri coi primi commessi e coi commessi di cassa, quando affidi ad uno di essi, senza le opportune cautele, pagamenti o incassi, da eseguirsi fuori dell'ufficio di Cassa, per somma eccedente lire venticinquemila, senza curare che l'incaricato sia accompagnato da un commesso di cassa e, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;
- c)e' tenuto a designare, all'atto della sua immissione nelle funzioni, o quando il sostituto cessi dalle medesime, e con la approvazione del direttore, il nome di un impiegato della sede succursale o filiale, appartenente alla stessa categoria o a quella amministrativo-contabile, che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilita', nei casi di assenza o d'impedimento.
[3]Qualora la designazione non sia fatta, provvede ad essa il direttore con ordinanza motivata, e sempre sotto la responsabilita' materiale del cassiere capo)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
