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[1]).
[2]((Ciascuna operazione di immissione nel tesoro e di estrazione dallo stesso, di valori, depositi o stampati soggetti a rendiconto deve essere annotata nei registri prescritti dalle norme di servizio, tenuti in forma di conti a scalare in guisa che risulti in ogni momento la consistenza delle giacenze in tesoro.
[3]Ogni annotazione di immissione o di estrazione deve essere seguita da speciale verbaletto, da sottoscriversi dai detentori delle chiavi che intervengono all'operazione. I medesimi hanno singolarmente e cumulativamente la responsabilita' della esattezza delle registrazioni.
[4]I registri, di cui sopra e' cenno, debbono essere gelosamente custoditi, ed a chiusura delle operazioni del giorno essere conservati in tesoro)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
