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[1]).
[2]((Tutti i valori (valute di cassa, effetti, titoli, i depositi e gli stampati soggetti a rendiconto (stampati per fedi di credito e vaglia cambiari, libretti per conti correnti fruttiferi e relativi assegni, libretti per depositi a risparmio, ecc.) debbono essere custoditi nel tesoro dello stabilimento.
[3]Le chiavi del tesoro e delle casse interne sono tre, e vengono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere capo e al capo dell'ufficio di ragioneria.
[4]Ciascuna delle chiavi ha un duplicato.
[5]Le chiavi duplicate sono chiusi in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere capo e dal capo della ragioneria.
[6]Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori sotto la loro piu' stretta responsabilita' e non possono per alcun pretesto essere consegnate ad altre persone.
[7]Soltanto le chiavi di uso giornaliero possono dai rispettivi detentori essere affidate ai propri delegati per l'esecuzione di determinate operazioni da compiersi nel tesoro e per il tempo necessario all'adempimento delle operazioni medesime)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
