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[1]).
[2]((L'ufficio provvede:
- a)a tutti gli introiti e pagamenti regolarmente disposti o comunque dipendenti dai servizi ordinari esercitati dal Banco e dalle aziende annesse o assunti dall'Istituto per conto di terzi;
- b)al cambio dei biglietti del Banco;
- c)al ricevimento, alla custodia e alla restituzione dei depositi, siano essi di conto del Banco o delle aziende annesse o di terzi;
- d)alla emissione, contro ricevimento del relativo importo, dei vaglia cambiari e dei titoli apodissari, a coerenza delle speciali norme;
- e)alla riscontrata con gli stabilimenti locali degli altri Istituti di emissione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
