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[1]).
[2]((I preposti ai servizi di cui all'art. 69, lettere l), m, n), oltre alle normali responsabilita' del regolare andamento di essi hanno specialmente quella inerente alla prescrizione dei crediti, alla decadenza di azioni e alla perenzione di giudizi, a norma delle istruzioni di vizio, salva al riguardo la responsabilita' dell'ufficio legale)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
