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[1]).
[2]((L'ufficio che si occupa del servizio:
- a)provvede alla liquidazione delle sofferenze e di altri crediti incagliati dell'azienda bancaria, curando il conseguimento dei recuperi e l'adempimento degli impegni dei debitori;
- b)promuove e riceve le proposte di transazione e di concordato che istruisce per provocare le opportune determinazioni;
- c)segue l'andamento delle liti e rivede i discarichi delle spese e le liquidazioni dei compensi e delle competenze, presentati dai legali;
- d)istruisce le pratiche di rimborso concernenti i titoli emessi dall'Istituto, smarriti o rubati, e segue le procedure di ammortamento;
- e)istruisce le pratiche relative allo svincolo di titoli somme e depositi, condizionati o non, a favore degli aventi diritto)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
