Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((Rientrano nei servizi delle aziende annesse tutti gli affari che interessano le separate gestioni del Credito fondiario, del Credito agrario e della Cassa di risparmio, compresa la liquidazione dei crediti incagliati e la trattazione nei riguardi amministrativi delle pendenze litigiose)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
