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[1]).
[2]((Nei servizi speciali sono compresi quelli che l'istituto assume in virtu' di leggi speciali o di particolari convenzioni, come: i servizi relativi alle Ricevitorie e Casse provinciali, alla Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia, al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, alla Camera agrumaria, o riguardanti altri Enti.
[3]Le pendenze litigiose e la liquidazione dei crediti incagliati dipendenti dai detti servizi rientrano nella competenza dell'Ufficio)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
