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[1]).
[2]((L'ufficio cui e' affidato il servizio degli affari bancari diversi si occupa di ogni specie di operazioni bancarie che non rientrino nei servizi indicati agli articoli 69-b), 69-d) o 69-f), e particolarmente delle aperture di credito, degli ordini di pagamento e delle lettere di credito, della compravendita di titoli per conto dell'Istituto o di terzi e del servizio degli assegni bancari, siano essi pagabili contro avviso o circolari.
[3]Si occupa inoltre delle convenzioni di corrispondenza o rappresentanza, dei rapporti con i corrispondenti e rappresentanti medesimi e della tenuta dei relativi conti correnti)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
