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[1]).
[2]((Il capo d'ufficio:
- a)vista gli assegni o altri documenti;
- b)risponde dell'autenticita' delle firme dei correntisti;
- c)risponde materialmente, per quanto lo riguarda, della regolarita' delle operazioni e dei conteggi, e, per il servizio delle anticipazioni, anche della sufficienza della garanzia)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
