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[1]).
[2]((In dipendenza del servizio dei conti correnti, siano essi fruttiferi o infruttiferi, l'ufficio:
- a)tiene i conti dei correntisti;
- b)verifica i documenti riferibili ai versamenti e ai rimborsi;
- c)tiene il registro degli autografi dei correntisti e dei loro rappresentanti o mandatari.
[3]Per cio' che concerne il servizio delle anticipazioni l'ufficio, oltre alle attribuzioni di cui alle lettere a) e b), determina in base ai corsi di borsa o alle mercuriali il valore dei depositi e il limite di credito che puo' essere consentito, e segue i corsi o le mercuriali anzidette al fine di chiedere ai clienti eventuali rimborsi o reintegrazioni di garanzia.
[4]In relazione al servizio dei depositi l'ufficio cura la redazione delle cartelle, e liquida i diritti di custodia e le provvigioni dovute all'Istituto)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
