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[1]).
[2]((L'Ufficio al quale e' affidato il Portafoglio italiano ed estero:
- a)istruisce le pratiche di ammissione allo sconto di portafoglio su Italia e sull'estero, e provvede alla raccolta degli elementi necessari per la revisione dei fidi;
- b)provvede, a norma delle istruzioni di servizio, a tutto quanto riguarda gli effetti ricevuti per lo sconto o per l'incasso e le divise estere acquistate;
- c)emette sulle disponibilita' dell'Istituto all'estero gli assegni relativi alle vendite fatte dall'ufficio cambi;
- d)attende al servizio delle informazioni)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
