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[1](Art. 58, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]A capo della sezione del Credito agrario e della Cassa di risparmio e' un direttore. Questi, alla immediata dipendenza del direttore generale, esegue e fa eseguire le disposizioni in vigore.
[3]La detta sezione riassume le scritture contabili del servizio di Credito agrario e di quello di Cassa di risparmio, le quali sono distinte e separate da quelle del Banco.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
