Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 56, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Con apposite norme e' provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e procuratori legali devono fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti, tanto presso le sedi e le succursali, quanto presso la Direzione generale.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art57 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari