Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((I biglietti logori o danneggiati, che non siano piu' atti alla circolazione, e quelli dichiarati fuori corso, mano mano che vengono presentati al Banco devono essere annullati dalle casse riceventi, e sotto la responsabilita' dei preposti, con bollo a umido, indicante la data e il luogo in cui e' fatto l'annullamento, e mediante perforazione a macchina dalla quale risulti la leggenda « Nullo ».
[2]Entrambi gli annullamenti suddetti debbono eseguirsi in ciascuna meta' in modo pero' da non sopprimere o comunque alterare alcuno dei distintivi caratteristici necessari per la identificazione del biglietto.
[3]Mancando l'adempimento anche di una delle dette formalita', i menzionati biglietti non possono venire immessi nel tesoro centrale per la successiva presentazione alla Cassa speciale di cui all'art. 48)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
