Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]).
[2]((Il tesoro centrale, in seguito a disposizione scritta dal direttore generale, somministra agli stabilimenti i fondi occorrenti, seguendo per la spedizione le norme e le cautele prescritte)).
Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010
