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[1]).
[2]((Nelle casse del tesoro centrale si conservano:
- a)i biglietti costituenti i fondi di scorta degli stabilimenti che eccedano i bisogni di cassa degli stabilimenti stessi;
- b)i fondi della riserva metallica che la Direzione generale non creda di custodire nelle casse degli stabilimenti;
- c)i titoli pubblici del Banco e delle aziende annesse, salvi quelli che la Direzione generale ritenga conveniente custodire nelle casse degli stabilimenti;
- d)i biglietti logori o danneggiati, annullati dalle casse degli stabilimenti ai sensi del seguente art. 47, da presentarsi alla cassa speciale;
- e)i materiali per la fabbricazione dei biglietti e delle carte valori, salvo che la Direzione generale non creda opportuno affidarne la custodia a qualche stabilimento;
- f)tutti quei titoli, depositi e valori, in genere, dei quali la Direzione generale reputi utile la custodia nel tesoro centrale)).
Testo in vigore dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010
