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[1]).
[2]((Il direttore preposto al servizio di Credito fondiario in liquidazione, alla immediata dipendenza del direttore generale, provvede a tutto cio' che si riferisce al movimento delle cartelle fondiarie emesse dall'azienda, alla realizzazione dei crediti dipendenti dai mutui ed a tutto quanto riguarda il servizio di sua competenza, seguendo le disposizioni di legge.
[3]Egli, per gli affari di sua competenza, interviene alle sedute del Consiglio d'amministrazione senza voto deliberativo.
[4]L'azienda tiene le scritture relative al movimento delle cartelle fondiarie ed i conti dei singoli mutui, nonche' le scritture contabili generali, riassuntive e analitiche, e compila i bilanci e i rendiconti)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
