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[1](Art. 39, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Nelle ispezioni generali alle sedi e succursali dell'Istituto l'ispettore deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiono, deve accertare la regolarita' di tutte le operazioni e la osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e deve informarsi e riferire sulla condotta degli impiegati a norma delle speciali istruzioni di servizio.

[3]Presentando al capo della sede o succursale la lettera che gli da' l'incarico dell'ispezione, l'ispettore rimane investito di ogni facolta' necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

[4]L'ispettore deve fare al direttore generale particolareggiato rapporto dell'ispezione. Tale rapporto sara' sollecitamente comunicato all'ispettore governativo accreditato presso l'Istituto ed al Consiglio d'amministrazione.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art39 · fonte del testo

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