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[1](Art. 38, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]L'Ispettorato generale del Banco e' alla diretta dipendenza del direttore generale. L'ispettore generale e gli ispettori, con gli impiegati addetti all'ufficio, esercitano le rispettive attribuzioni a norma delle speciali istruzioni di servizio deliberate dal Consiglio d'amministrazione e approvate dal Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920
