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[1])
[2](( Le ispezioni, verifiche ed inchieste sono disposte dal direttore generale, anche su proposta dell'Ispettorato o di altri reparti.
[3]Tutti gli uffici del Banco debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno, e l'Ispettorato ha l'obbligo di provocare dal direttore generale le relative disposizioni.
[4]All'Ispettorato incombe pure l'obbligo di sorvegliare a che vengano eseguiti dai direttori degli stabilimenti le verifiche di cui all'art. 65, lettera d-bis))).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
