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[1]).
[2]((Alle divisioni, esclusa quella della segreteria, di cui all'articolo 36-d) ai reparti di Ispettorato e di Ragioneria generale, nonche' alle aziende annesse sono preposti direttori, coadiuvati, occorrendo, da uno o piu' vice-direttori, alla divisione di segreteria, e agli uffici vice-direttori o capi di ufficio, salvo per gli uffici speciali le disposizioni relative.
[3]Ciascuno dei preposti suindicati, nel caso di assenza o d'impedimento, e' sostituito dall'impiegato piu' elevato in grado, e nello stesso grado dal piu' anziano che si trovi in servizio nel reparto, nella divisione o nell'ufficio medesimo, salvo che il direttore generale non creda di provvedere diversamente)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
