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[1]).
[2]((Il parere deve essere dato entro un termine massimo di quindici giorni, decorrente da quello in cui viene richiesto e prorogabile dal direttore generale in seguito a giustificata richiesta della Commissione.
[3]Scorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'Amministrazione provvede senza il parere della Commissione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
