Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((L'ammontare delle sospensioni di cui agli articoli 289 e 290 e delle multe inflitte ai sensi delle norme di servizio, e' devoluto al fondo delle pensioni degli impiegati del Banco)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
