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[1](Art. 300-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Delle pene disciplinari inflitte dai capi delle sedi e delle succursali devesi dare immediata comunicazione alla Direzione generale; di quelle inflitte dal direttore generale deve essere riferito al Consiglio di amministrazione in una delle sue prossime sedute.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
