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[1](Art. 30, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed alle altre di cui e' parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

  • a)determina le categorie di operazioni da farsi presso ciascuna delle sedi, succursali ed agenzie del Banco;
  • b)approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco puo' assumere nell'interesse dell'Istituto, di enti morali, di societa', o di privati;
  • c)fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi e sui depositi a risparmio, osservate le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepirsi;
  • d)fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalita' stabilite dalle rispettive disposizioni di legge; come pure determina e modifica i diritti sui depositi volontari a custodia di titoli e valori, verghe e monete d'oro e d'argento, nonche' le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro Servizio;
  • e)delibera sulle operazioni di Credito agrario e della Cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazioni di Credito fondiario in liquidazione;
  • f)delibera le spese, salve le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 32;
  • g)determina i diritti da esigere per le copie di bancali, per certificati, per liberazione di polizze e per estratti di conti correnti;
  • h)salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'articolo 32, determina se le spese per lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;
  • i)prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;
  • k)determina ogni anno, secondo l'importanza della sede o della succursale, il numero dei commissari di sconto da assegnarsi a ciascuna di esse; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'art. 65, lettera f), e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'articolo 89;
  • l)esamina e delibera sul rendiconto da presentarsi al Consiglio generale, di cui all'art. 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco, del Credito fondiario e del Credito agrario, e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti, da presentarsi per l'approvazione al Consiglio predetto; e delibera l'elenco degli affari da sottoporsi al Consiglio medesimo;
  • m)esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio. Il rendiconto e il bilancio consuntivo saranno uniti, in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;
  • n)delibera lo stato di previsione delle spese e le variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;
  • o)approva l'inventario dei beni mobili ed immobili, presentato anno per anno dal direttore generale, da tenersi a disposizione del Consiglio generale;
  • p)determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'Istituto del Credito agrario, della Cassa di risparmio e del Credito fondiario in liquidazione;
  • q)delibera, salvo l'approvazione del Ministero del tesoro, le norme per la compilazione dei castelletti, e determina il limite massimo del fido che ogni sede o succursale, secondo l'importanza della piazza, puo' accordare agl'Istituti, ditte o persone ammesse al fido stesso;
  • r)delibera, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, sulle proposte da farsi al Ministero del tesoro per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma dell'art. 59 del regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato, e dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 598.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art30 · fonte del testo

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