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[1]).
[2]((L'impiegato condannato per delitti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente alla pena della reclusione non inferiore a tre anni o della detenzione non inferiore a cinque anni, incorre di diritto nella revocazione, e puo' anche essere destituito.
[3]Per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della riduzione o commutazione di pena per condono o grazia.
[4]Se la condanna alla reclusione e' inferiore a tre anni o quella per la detenzione e' inferiore a cinque anni e sia stata pronunziata per fatti che ledono l'onore e la reputazione o il decoro dell'impiegato, questi puo' essere punito anche con la revocazione dall'impiego)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
