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[1]).
[2]((L'impiegato retrocesso ad uno degli stipendi inferiori dello stesso grado perde ai fini degli aumenti periodici di stipendio e della gerarchia tutta l'anzianita' di grado che eccede quella normalmente necessaria per il raggiungimento dello stipendio che gli viene assegnato.
[3]L'impiegato retrocesso di grado perde tutta l'anzianita' del grado che abbandona e prende nel nuovo una anzianita' di grado pari al tempo normalmente necessario per il raggiungimento dello stipendio che gli viene assegnato.
[4]Nell'un caso e nell'altro i periodi per i successivi aumenti di stipendio decorrono dalla data da cui ha effetto la retrocessione)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
