Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. 128 parole tolte in 11 capoversi.
tolto: (Art. 288, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
La sospensione dallo stipendio e' di primo grado sino a 8 giornitolto: ;aggiunto: , di secondo grado da 9 giorni ad un mesetolto: .
tolto: La sospensione di primo grado puo' essere inflitta:
tolto: a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura, o per una maggiore gravita' delle cause indicate nel precedente articolo;
tolto: b) per contravvenzione alle incompatibilita' di cui all'art. 40 dello statuto e 268 del presene regolamento;
tolto: e) per inosservanza del segreto negli affari di ufficio;
tolto: d) per lieve insubordinazione.
tolto: La sospensione di secondo grado puo' essere inflitta;
Mostra gli altri 3 capoversi cambiati
tolto: a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a sospensione di primo grado, ovvero per una maggiore gravita' delle cause sopra indicate e di quelle di cui nell'articolo precedente;
tolto: b) per grave insubordinazione;
tolto: c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta. difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.