Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

((La censura puo' essere inflitta:

  • a)per negligenza o inesattezza nell'espletamento delle mansioni d'ufficio, per inosservanza dell'orario, assenza non giustificata, trasgressione di norme regolamentari e, in genere, per lieve mancanza in servizio;
  • b)per apprezzamenti tendenti a discreditare l'opera della Amministrazione o dei superiori;
  • c)per contegno non corretto verso colleghi o dipendenti)).

Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1922

Confronto con la versione in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. 30 parole tolte, 32 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: (Art. 287, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

a) per negligenza tolto: e per lievi mancanze aggiunto: o inesattezza nell'espletamento delle mansioni d'ufficio, per inosservanza dell'orario, assenza non giustificata, trasgressione di norme regolamentari e, in genere, per lieve mancanza in servizio;

b) per tolto: qualunque assenza dall'ufficio non giustificata aggiunto: apprezzamenti tendenti a discreditare l'opera della Amministrazione o dei superiori;

c) per contegno non corretto verso tolto: l'Amministrazione o verso i propri superiori, colleghi o dipendentitolto: ;

tolto: d) per irregolare condotta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art288 · fonte del testo

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