Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 280, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del debito pubblico dello Stato, ragguagliate al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore. Possono anche essere date mediante deposito in numerario e mediante cartelle del Credito fondiario del Banco di Sicilia, calcolate come sopra.

[3]I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art281 · fonte del testo

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