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[1]).
[2]((L'impiegato che sia riconosciuto, per fatti indipendenti dalla sua volonta', non piu' idoneo alle funzioni del proprio grado, puo' dal Consiglio di amministrazione, previo adempimento delle condizioni di cui nel penultimo comma del precedente articolo essere collocato in altro grado inferiore della stessa categoria; ed occorrendo, in una grado di una categoria inferiore.
[3]In tal caso l'impiegato va ad occupare nel nuovo grado il posto che gli spetterebbe se nel medesimo avesse percorso tutti gli anni di servizio escluso quelli prestati in gradi inferiori.
[4]Qualora venissero in seguito a cessare i motivi che determinarono il provvedimento, l'impiegato riacquista il diritto alla reintegra nel grado e nel posto che occupava prima del provvedimento suddetto, nonche', a ricongiungere a tutti gli effetti il servizio successivo con quello prestato anteriormente nel grado stesso)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
