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[1]).
[2]((L'impiegato che sia riconosciuto assolutamente inabile al servizio per fatti dipendenti dalla sua volonta', puo', con deliberazione motivata, essere dispensato, salvo il diritto alla liquidazione della pensione o della indennita', se ed in quanto gli spetti a norma di legge.
[3]I motivi determinanti il giudizio dell'Amministrazione debbono essere comunicati all'interessato, che ha diritto, ove lo chieda, di essere inteso dal Consiglio di amministrazione.
[4]L'impiegato dispensato puo' essere riammesso in servizio, qualora siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa. In tal caso egli viene collocato nello stesso posto e con la stessa anzianita' che aveva al momento della dispensa)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
