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[1](Art. 279-ter, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gli impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuita' e regolarita' del servizio.

[3]Puo' pero' il Consiglio di amministrazione, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione della promozione che spetterebbe per anzianita'.

[4]E' inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario l'inserviente che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato la cauzione nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art278 · fonte del testo

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