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[1](Art. 262-ter, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]L'orario di servizio giornaliero del Banco e' di sette ore.
[3]Occorrendo, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario predetto.
Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922
