Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 262-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]I sottocassieri, gli applicati, le applicate e gli inservienti, per il primo anno di servizio, dalla data di decorrenza della nomina, sono tenuti in esperimento ai sensi dell'art. 245 e percepiscono una indennita pari allo stipendio minimo del grado rispettivo.

[3]Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, vien confermata la loro nomina.

Testo in vigore dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art264 · fonte del testo

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