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[1]).
[2]((L'impiegato che al momento della promozione ad un grado superiore della stessa categoria o del passaggio da una categoria ad un'altra, abbia uno stipendio maggiore di quello iniziale assegnato al nuovo grado o categoria, pur occupando, agli effetti della gerarchia, l'ultimo posto del nuovo grado, e' collocato nel relativo ruolo economico, nella categoria di stipendio corrispondente al proprio, e, ove questa manchi, nella categoria immediatamente inferiore. In entrambi i casi egli conserva in essa ai fini del primo aumento periodico, l'anzianita' acquistata nella categoria dell'ultimo stipendio goduto, con le eventuali modificazioni dipendenti da abbreviazioni o ritardi.
[3]Qualora pero' tale anzianita' sorpassi la durata del periodo normale pertinente alla categoria di stipendio uguale o inferiore del nuovo grado, l'impiegato viene invece collocato nella categoria di stipendio immediatamente superiore, senza alcun altro beneficio derivante dalla anzianita' precedente.
[4]All'impiegato che nel nuovo grado sia collocato in una categoria di stipendio inferiore a quello percepito si conserva la differenza a titolo di assegno personale pensionabile da compensarsi col primo aumento periodico)).
Testo in vigore dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010
